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 Chi può richiederlo 
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 Il GOT, l’esperto tecnico, l’avvocato di parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, il testimone che abbiano svolto attività nell’ambito di un processo giudiziario. 
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 Come si richiede 
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 Deve essere presentata l’apposito modulo di richiesta presso il Tribunale competente per il procedimento. L’istanza deve contenere i dati fiscali e anagrafici del richiedente e deve essere corredata dalla copia del documento di identità. 
Altri documenti da allegare sono specifici a seconda del richiedente. 
Per gli avvocati: 
- la nota spese;
 
- il decreto di ammissione al patrocinio a carico dello Stato e la copia della domanda di ammissione presentata inizialmente all'Ordine degli Avvocati o alla cancelleria GIP/GUP o dibattimentale;
 
- lo stato di famiglia del soggetto ammesso (autocertificazione);
 
- la dichiarazione dei redditi (o CUD) del soggetto ammesso e degli eventuali familiari conviventi, relativa alla data di ammissione e per gli anni successivi sino alla data di definizione del procedimento (in caso di mancata documentazione fiscale, depositare autocertificazione in cui la parte dichiara di non effettuare dichiarazione dei redditi e di non avere comunque redditi che oltrepassano la soglia di ammissione di cui al DPR 115/2002 per sé e per i familiari conviventi, vd. Scheda Patrocinio a spese dello Stato).
 
 
Successivamente all'emissione del decreto di liquidazione da parte del magistrato, l'avvocato dovrà inviare elettronicamente la fattura (per maggior informazioni consultare il sito www.fatturaPA.it) con i seguenti dati: 
- intestazione: Tribunale di Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo, Cosenza, Codice Fiscale/Partita IVA 80007050786;
 
- nome della parte ammessa al patrocinio e numero di R.G./R.G.N.R.;
 
- riferimenti del conto corrente bancario (nome banca, filiale, numero di c/c, codice IBAN, codice BIC).
 
 
Per i Giudici Popolari: 
- la documentazione attestante il giuramento e/o le udienze tenute in Corte d’Assise (i verbali sono rilasciati, su richiesta, dal cancelliere);
 
- i biglietti di viaggio (per l’uso del mezzo aereo in classe economy occorre allegare anche l’autorizzazione del Giudice);
 
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il tipo di attività lavorativa del Giudice popolare, con conseguenza di perdita o meno della retribuzione nei giorni in cui tale soggetto è stato impegnato presso l’organo giudicante;
 
- i riferimenti del conto bancario o postale, nel caso di pagamento tramite versamento.
 
 
Per i G.O.T.: 
- la documentazione attestante le udienze tenute (rilasciata, su richiesta, dalla cancelleria competente) e i casi in cui tali udienze superano le 5 ore consecutive (casi in cui è dovuta doppia indennità);
 
- i riferimenti del conto bancario o postale, nel caso di pagamento tramite versamento.
 
 
Per i consulenti tecnici: 
- la fattura (da inviare elettronicamente, per maggior informazioni consultare il sito www.fatturaPA.it) e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il tipo di attività lavorativa svolta;
 
- l’attestazione di partecipazione all’udienza (rilasciata, su richiesta, dal cancelliere presente in aula);
 
- i biglietti di viaggio (per l’uso del mezzo aereo in classe economy occorre allegare anche l’autorizzazione del Giudice) e i documenti di spesa.
 
 
Per i testimoni, entro 100 giorni dalla data di testimonianza (pena la decadenza del rimborso): 
- l’attestazione di partecipazione all’udienza (rilasciata, su richiesta, dal cancelliere presente in aula);
 
- l’atto di citazione da parte dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale/Procura) a testimoniare con relativa di notifica in originale;
 
- i biglietti di viaggio (per l’uso del mezzo aereo in classe economy occorre allegare anche l’autorizzazione del Giudice);
 
- i riferimenti del conto bancario o postale, nel caso di pagamento tramite versamento.
 
 
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