Cos’è |
E’ una procedura che consente l'adozione di persona maggiorenne. Con il provvedimento di adozione l'adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio e il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi, oltre che il diritto agli alimenti. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione. Inoltre, l’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato. |
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Normativa |
Artt. 291 e segg. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184 |
Chi può richiederlo |
Chi intende effettuare l’adozione di persona maggiorenne con i seguenti requisiti:
È necessaria l’assistenza di un legale. Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento. |
Come si richiede |
Deve essere presentato ricorso diretto al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’adottante, allegando i seguenti documenti:
I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi. Nel caso di adozione di straniero occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e che la traduzione venga giurata. Occorre, inoltre, indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine dell'adottando e tradurne il testo a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui (disposizioni da presentare possibilmente tradotte in lingua italiana, tedesca, inglese). In caso di adozione di più di una persona (ad es. fratelli) occorre un’istanza separata per ciascun adottando. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Dopo che la sentenza è passata in giudicato, la cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando. |
Dove si richiede |
Front Office |
Costi |
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Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso) |
Tempi |
Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro circa una settimana dal deposito del ricorso. |