Adozione di persona maggiorenne

Cos’è

E’ una procedura che consente l'adozione di persona maggiorenne. Con il provvedimento di adozione l'adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio e il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi, oltre che il diritto agli alimenti.

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione. Inoltre, l’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.

Normativa

Artt. 291 e segg. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184

Chi può richiederlo

Chi intende effettuare l’adozione di persona maggiorenne con i seguenti requisiti:

  • non deve avere figli legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) minorenni;
  • deve aver compiuto 35 anni (riducibili a 30, se il Tribunale ritiene esistente una situazione particolare che lo giustifica);
  • deve superare di almeno 18 anni l’età della persona che intende adottare;
  • deve avere il consenso (salvo casi particolari in cui non possa essere richiesto) del coniuge e dei figli maggiorenni (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti), dell’adottando e del suo eventuale coniuge o genitori.

È necessaria l’assistenza di un legale.

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

Come si richiede

Deve essere presentato ricorso diretto al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’adottante, allegando i seguenti documenti:

  • la copia integrale dell'atto di nascita di adottando e adottante, da richiedere al Comune di nascita;
  • il certificato di residenza di adottando e adottante (in bollo);
  • il certificato di matrimonio o di stato libero di adottando e adottante;
  • lo stato di famiglia storico (in bollo) di adottando e adottante;
  • il certificato di morte dei genitori dell’adottando, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare il loro consenso).

I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.

Nel caso di adozione di straniero occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e che la traduzione venga giurata. Occorre, inoltre, indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine dell'adottando e tradurne il testo a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui (disposizioni da presentare possibilmente tradotte in lingua italiana, tedesca, inglese).

In caso di adozione di più di una persona (ad es. fratelli) occorre un’istanza separata per ciascun adottando.

L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Dopo che la sentenza è passata in giudicato, la cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando.

Dove si richiede

Front Office

Costi

  • Contributo Unificato di € 98,00
  • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro circa una settimana dal deposito del ricorso.