Atti di straordinaria amministrazione a favore di interdetto o inabilitato

Cos’è

È la richiesta di autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione necessari e utili per l’interdetto, l’incapace o il minore emancipato, che deve essere fatta al Giudice Tutelare e/o al Tribunale.

Il tutore deve chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, quali: accettazione o rinuncia di eredità o donazioni; stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni; promozione di giudizi; riscossione di capitali; realizzazione di investimenti finanziari; acquisto di beni mobili e immobili; assunzione di obbligazioni; cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, reimpiego di somme; contrazione di mutui.

Il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Tribunale per: vendere beni immobili e beni mobili; costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; fare compromessi e transazioni o accettare concordati. Gli altri atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall’inabilitato e dal minore emancipato con il consenso del curatore o con la sua assistenza.

L’amministratore di sostegno deve chiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare per compiere atti di straordinaria amministrazione e per tutti quegli atti per cui il Giudice abbia così stabilito.

Serve anche l’autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale per alcuni particolari atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio: la vendita di beni mobili e immobili, vendite per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Normativa

Artt. 372 - 375 e 411 c.c.

Chi può richiederlo

Il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno, eventualmente con l’assistenza di un avvocato in relazione alla complessità dell’atto di straordinaria amministrazione da compiere.

Come si richiede

Deve essere presentato ricorso in carta libera debitamente motivato e indirizzato al Giudice Tutelare, presso il Tribunale in cui risulta aperta la procedura.

Ad esso, a seconda dei casi, deve essere allegata la necessaria documentazione giustificativa: l’eventuale testamento; la documentazione sulla passività dell'eredità o sulla somma da riscuotere; la perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da acquistare; i preventivi delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere; gli atti di causa; l’offerta della banca relativa all’investimento proposto; la bozza del contratto da stipulare.

Il Giudice Tutelare darà o respingerà l’autorizzazione o trasmetterà il parere al Tribunale per la fissazione dell’udienza collegiale.

Dove si richiede

Front Office

Costi

Esente, salvo nel caso di eredità giacente per cui bisogna pagare:

  • Marca da bollo da € 16,00 per la richiesta al Giudice
  • Contributo Unificato di € 98,00
  • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

In media l’udienza collegiale è fissata entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Giudice Tutelare.

Cos’è

È la richiesta di autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione necessari e utili per l’interdetto, l’incapace o il minore emancipato, che deve essere fatta al Giudice Tutelare e/o al Tribunale.

Il tutore deve chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, quali: accettazione o rinuncia di eredità o donazioni; stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni; promozione di giudizi; riscossione di capitali; realizzazione di investimenti finanziari; acquisto di beni mobili e immobili; assunzione di obbligazioni; cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, reimpiego di somme; contrazione di mutui.

Il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Tribunale per: vendere beni immobili e beni mobili; costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; fare compromessi e transazioni o accettare concordati. Gli altri atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall’inabilitato e dal minore emancipato con il consenso del curatore o con la sua assistenza.

L’amministratore di sostegno deve chiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare per compiere atti di straordinaria amministrazione e per tutti quegli atti per cui il Giudice abbia così stabilito.

Serve anche l’autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale per alcuni particolari atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio: la vendita di beni mobili e immobili, vendite per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Normativa

Artt. 372 - 375 e 411 c.c.

Chi può richiederlo

Il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno, eventualmente con l’assistenza di un avvocato in relazione alla complessità dell’atto di straordinaria amministrazione da compiere.

Come si richiede

Deve essere presentato ricorso in carta libera debitamente motivato e indirizzato al Giudice Tutelare, presso il Tribunale in cui risulta aperta la procedura.

Ad esso, a seconda dei casi, deve essere allegata la necessaria documentazione giustificativa: l’eventuale testamento; la documentazione sulla passività dell'eredità o sulla somma da riscuotere; la perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da acquistare; i preventivi delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere; gli atti di causa; l’offerta della banca relativa all’investimento proposto; la bozza del contratto da stipulare.

Il Giudice Tutelare darà o respingerà l’autorizzazione o trasmetterà il parere al Tribunale per la fissazione dell’udienza collegiale.

Dove si richiede

Front Office

Costi

Esente, salvo nel caso di eredità giacente per cui bisogna pagare:

  • Marca da bollo da € 16,00 per la richiesta al Giudice
  • Contributo Unificato di € 98,00
  • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Diritti di copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

In media l’udienza collegiale è fissata entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Giudice Tutelare.