Cos’è |
È la richiesta di autorizzazione del Giudice Tutelare per il rilascio/rinnovo del passaporto (o di carta d’identità valida per l’espatrio), necessaria quando:
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Normativa |
L. 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni |
Chi può richiederlo |
Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore; la persona sottoposta a potestà tutoria e che manca dell’assenso di chi esercita tale potestà. |
Come si richiede |
Deve essere presentata istanza indirizzata al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore (l'autorità consolare del paese di residenza, se residente all’estero), redatta in carta libera e contenente la descrizione delle motivazioni per cui non è possibile ottenere l’assenso. Bisogna, inoltre, allegare:
Il Giudice Tutelare, a seconda dei casi, valuterà la necessità di convocare le parti oppure provvederà con decreto sulla base di quanto dichiarato nel ricorso. |
Dove si richiede |
Front Office |
Costi |
Esente se la richiesta è per il minore Se, invece, la richiesta è per il genitore bisogna pagare:
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Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
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Tempi |
Il decreto di autorizzazione o di fissazione dell’udienza è emesso entro circa 30 giorni dal deposito della domanda correttamente depositata. |