Divorzio congiunto

Cos’è

È la richiesta dei coniugi già separati di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto). I coniugi devono trovarsi completamente d’accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l’accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.

Può essere richiesto trascorsi 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale).

Normativa

L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74

Chi può richiederlo

I coniugi in maniera congiunta rappresentati da un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi).

Come si richiede

E’ necessario presentare ricorso al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi, indicando:

  • le generalità dei coniugi (codici fiscali, titolo di studio, posizione lavorativa);
  • l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni;
  • l’indicazione di eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;
  • la disciplina che dovrà regolamentare i futuri rapporti economici tra i divorziandi, i rapporti personali di ciascuno dei genitori con i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti e il contributo al mantenimento dei figli che avrà da prestare ciascuno dei genitori.

Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

  • la copia integrale dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • lo stato di famiglia e certificato di residenza storico di entrambi i coniugi;
  • la copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione passata in giudicato e/o l’eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (per comprovare il passaggio dei tre anni di vita da separati);
  • la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi i coniugi.

N.B. È possibile rendere efficace nel territorio nazionale una sentenza di divorzio emessa da un Tribunale di uno Stato estero riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia. A tale scopo l’interessato deve presentare all’Ufficiale di Stato civile italiano competente una richiesta di trascrizione allegando copia della sentenza tradotta e legalizzata; il cittadino italiano residente all’estero può rivolgersi all’autorità diplomatica italiana che provvederà ad inoltrare la documentazione all’Ufficio di Stato civile.

Dove si richiede

  • Ufficio Iscrizione a Ruolo, per il deposito del ricorso
  • Cancelleria Separazione e divorzi, per la fase presidenziale

Costi

Contributo Unificato di € 43,00

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM.

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)

Tempi

L’udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale è fissata entro uno o due mesi dal deposito del ricorso.