Cos’è |
È l'atto con cui il cancelliere provvede ad iscrivere la causa sul ruolo generale degli affari contenziosi civili, che è un registro della cancelleria su cui vengono elencati i processi pendenti innanzi all'ufficio giudiziario. Tale atto risulta necessario per portare la causa innanzi al Giudice, non essendo a ciò sufficiente la costituzione delle parti. Al momento dell’iscrizione viene assegnato un numero di ruolo univoco che contraddistinguerà il procedimento sino alla fine dello stesso. |
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Normativa |
Art. 168 c.p.c.; D.P.R. 123/2001; Circolare del 2 agosto 2000 |
Chi può richiederlo |
La parte che propone l’azione o il suo avvocato. Può essere anche richiesta d’ufficio. |
Come si richiede |
Devono essere depositati in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il fascicolo di parte. La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione:
Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo. Il fascicolo dell’attore deve contenere: l’originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione. Il fascicolo del convenuto, divenuto parte del processo con la notifica della citazione, deve contenere: la copia della citazione, i documenti da esibire e la comparsa di risposta. |
Dove si richiede |
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Costi |
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Modulistica |
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Tempi |
L'iscrizione a ruolo avviene al momento della richiesta. |