Cos’è |
È la richiesta che una quota dei redditi (in proporzione agli stessi) del soggetto inadempiente dell’obbligo di mantenimento dei figli sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Consente, quindi, di ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore, ad es. il datore di lavoro. Entrambi i genitori, anche se non sono uniti in matrimonio, hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli (anche maggiorenni, se non autosufficienti economicamente) in proporzione alle loro sostanze. Se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. |
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Normativa |
Art. 147 e 148 c.c.; L. 219/2012 |
Chi può richiederlo |
Chiunque vi abbia interesse, quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore, sempre con l’assistenza di un legale. |
Come si richiede |
Bisogna presentare ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto, allegando:
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Dove si richiede |
Front Office |
Costi |
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Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso) |
Tempi |
Il decreto di fissazione dell’udienza è emesso entro circa una settimana dal deposito del ricorso. |