Cos’è |
È l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti (in tal caso, dovrà essere effettuata personalmente anche da tutti i discendenti del rinunciante, anche se il costo è per un solo atto). La rinuncia deve avvenire per mezzo di una dichiarazione ufficiale ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta. Con la dichiarazione di rinuncia il chiamato all’eredità fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o a un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa. La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile: il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato. Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto. |
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Normativa |
Artt. 321, 374, 394, 519 e segg. c.c. |
Chi può richiederlo |
Gli eredi e chi li rappresenta, nel caso di minori, interdetti o inabilitati (in questo caso è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore). |
Come si richiede |
Deve essere fatta espressa dichiarazione di rinuncia, ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto). In quest’ultimo caso bisogna presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento (fissato di persona o per telefono chiamando la cancelleria al n. 0984/487400), con i seguenti documenti:
Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere e dopo che la cancelleria ha inviato l’atto all’Agenzia delle Entrate (gli atti sono inviati ogni lunedì), occorre effettuare il versamento di € 200,00 con MOD. F23 per il pagamento dell’imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in Agenzia delle Entrate che provvederà a comunicare al Tribunale l’avvenuto pagamento. Il Tribunale potrà, quindi, procedere alla registrazione della rinuncia. Successivamente sarà possibile richiedere una copia conforme all’originale dell’atto di rinuncia. La documentazione può essere presentata anche solo da un erede. Per la formalizzazione e firma dell’atto è invece necessaria la presenza di tutti gli eredi che devono rinunciare; in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile ad uno dei rinuncianti. E’ possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme). La domanda può essere presentata entro tre mesi dal decesso (se si è in possesso di beni ereditari) o entro dieci anni, ovvero fino alla prescrizione del diritto (se non si è in possesso dei beni ereditari). Tuttavia, è opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della dichiarazione di successione o comunque prima di dividere l’eredità. |
Dove si richiede |
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Costi |
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Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso) |
Tempi |
L’appuntamento va preso telefonicamente al numero diretto della Cancelleria V.G., 0982/6221273, è fissato in tempi brevi dalla data della richiesta (considerato anche il numero di richieste). Il giorno stabilito per le rinunce all'eredità è quello del GIOVEDI'. La copia dell’atto di rinuncia può essere richiesta immediatamente, una volta che l’Ufficio del Territorio comunica alla cancelleria l’avvenuta registrazione. La copia può essere ritirata dopo 5 giorni lavorativi dalla richiesta o dopo 3 giorni lavorativi, se urgente. |