Tutela di minore

Cos’è

È la richiesta di una misura di protezione e tutela degli interessi personali e patrimoniali dei minori i cui genitori siano morti o, per altre cause, non possano esercitare la potestà genitoriale (ad es. in caso di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità o residenza all’estero dei genitori, decadenza dalla potestà genitoriale).

Il tutore è di regola la persona designata dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà; tale designazione può avvenire per testamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza o se ostano gravi motivi, la scelta può cadere sugli ascendenti o altri prossimi parenti o affini. In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta. Se mancano parenti conosciuti o idonei nel luogo di domicilio dell'incapace, può essere investita della tutela l'amministrazione locale o un ente di assistenza che poi operano attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l'attività di rappresentanza o assistenza.

Normativa

Art. 343 e segg. c.c. 

Chi può richiederlo

Hanno l’obbligo di informare il Giudice Tutelare (comunicando anche i propri recapiti per poter essere contattati) per l’apertura della tutela:

  • l’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore oppure la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti;
  • il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o protutore;
  • i parenti entro il 3° grado;
  • la persona designata quale tutore o protutore.

Come si richiede

Deve essere presentato ricorso in carta libera presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio del minore, allegando:

  • il certificato di residenza;
  • l’estratto dell’atto di nascita;
  • lo stato di famiglia;
  • eventuale atto di designazione da parte dei genitori (con traduzione giurata se in lingua straniera).

Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità. Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal Giudice.

Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato davanti al Giudice Tutelare il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni (immobili, mobili, crediti e debiti) del minore per terminarlo entro i successivi trenta giorni.

N.B. L’ufficio tutelare è essenzialmente gratuito. Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l’entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un’equa indennità.

Dove si richiede

Front Office

Costi

Esente

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

L’udienza è fissata entro 30 giorni dal deposito della domanda.